A PROPOSITO DI REFERENDUM COSTITUZIONALE
IL 22 e 23 marzo 2026 si svolgerà il referendum costituzionale per approvare o respingere le modifiche che il Parlamento ha apportato agli articoli che disciplinano la composizione e le competenze dell’organo di autogoverno della magistratura ordinaria (civile e penale).
Giova inquadrare il CSM e il rapporto tra magistratura e politica alla luce della dialettica tra istituzioni evoluitasi in questi ultimi decenni, mediante una breve riflessione sugli obbiettivi stessi di una Costituzione e la sua ragion d’essere in una nazione liberale
.Le costituzioni non contengono normalmente norme giuridiche di dettaglio. Esse delineano un quadro che possiamo definire strategico Infatti, essa ha il compito di delineare il modello di Stato e i legami tra i soggetti giuridici che nella loro interazione attuano il detto modello.
Il significato delle norme costituzionali, quindi, deve essere indagato, più ancora di quanto avvenga per le norme ordinarie alla luce dei criteri della ratio legis e dell’intenzione del Legislatore Costituzionale.
Alla luce di questo metodo nell’interpretazione delle norme costituzionali, risulta chiara la strategia oppositiva dei sostenitori del NO, che è propriamente quella di ignorare la chiarezza del testo costituzionale degli articoli che disciplinano il CSM, e attribuire alla maggioranza la volontà di perseguire obbiettivi strategici incompatibili con il modello di Stato e di relazioni tecnico giuridiche nonché dei rapporti che legano i soggetti dell’ordinamento, siano persone, o soggetti collettivi pubblici o privati.
L’analisi si sposta così dalla interpretazione de testo costituzionale all’indagine degli obbiettivi indicibili, e perciò dissimulati, perseguiti dalla maggioranza che le norme ha approvato.
- Primo fra tutti l’obbiettivo dissimulato di sottomettere la Magistratura e l’esercizio delle sue funzioni al controllo del Governo.
- Quindi, quello di indebolire il potere del CSM attuando la politica del divide et impera. mediante l’istituzione di due CSM uno competente per i giudici decidenti e uno per magistrati del PM.
- Controllare ‘l’indirizzo organizzativo e giurisprudenziale del corpo di magistratura, in particolare sottraendo al CSM e attribuendo il potere disciplinare ad un nuovo organo (l’Alta Corte Disciplinare,) e in secondo luogo assicurando le nomine dei quadri direttivi in persone che possano indirizzare la decisione nella direzione voluta dagli esponenti politici di maggioranza.
In poche parole la riforma vorrebbe creare un metodo di asservimento della funzione giurisdizionale a quella legislativo ed esecutiva, con un unico termine individuate come “la politica”. - Infine lo sdoppiamento del CSM e, soprattutto, il ricorso massiccio al sistema della estrazione a sorte per i componenti laici sia del CSM sia della Alta Corte disciplinare, , inciderebbe sulla autorevolezza e la qualità del sistema Giustizia.
Il punto è che nessuna norma con le finalità sopra enumerate è presente nella riforma.
La suggestione indebita è particolarmente subdola poiché si fonda sulla impressine del cittadino non tecnico di trovarsi dinanzi ad una presunta dimostrazione che la riforma elimini le garanzie di autonomia e indipendenza volute dalla Costituzione.
Analizziamo partitamente l critiche sopra accennate.
- Lle norme che regolano attualmente ili rapporto CSM Governo e le rispettive competenze non subiscono con la riforma, letteralmente alcuna alterazione rispetto al testo vigente. La sola differenza consiste nella sottrazione al CSM del potere disciplinare che è attribuito non al Governo ma alla neonata Alta Corte disciplinare. Quindi nulla cambia.
La riprova pratica consiste nel fatto che i sostantivi Governo o Esecutivo non compaiono in nessuno degli articoli modificati, e c’è da chiedersi come sia possibile incidere sulle competenze di un organo senza nemmeno mai citarlo. - Quanto alla sminuita dignità dell’organo, si osservi che i due CSM saranno presieduti, come oggi, dal Presidente della Repubblica. Ma, ciò che più conta, la distribuzione del potere amministrativo è la medesima dell’attuale situazione.
L’art. 105 della Costituzione è molto chiaro nell’ l’indicare i compiti specifici del CSM: “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.”
Questa elencazione di competenze non è toccata dalla riforma, non cambia una virgola, salvo nell’attribuzione della funzione disciplinare alla neonata Alta Corte disciplinare.
I sostenitori del “NO” ritengono una deminutio la istituzione di un Giudice nuovo competente anche per l’eventuale appello, ma non dimostrano né assumono i motivi che determinerebbero tale deminutio. A questo proposito occorre introdurre una riflessione sulla distribuzione delle competenze, e quindi del potere, all’interno sia dei due CSM, sia dell’Alta Corte.
E’ noto che, allo stato, il potere disciplinare è esercitato dalla apposita commissione all’interno del CSM, costituita da 6 membri: il vice presidente del CSM che la presiede, uno dei componenti il CSM eletti dal Parlamento, 4 magistrati di cui 2 pubblici ministeri. La componente togata si trova nella propor di 4/6 (4 magistrati e 2 laici) per rispondere al principio di autonomia dell’organo. La riforma nell’istituire l’organo disciplinare rispetta il rapporto tra le categorie dei laici e dei togati,.
L’Alta Corte è infatti composta da 15 giudici di cui tre di nomina del Presidente della Repubblica dotati di particolari requisiti, , 3 estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento compila mediante elezione, da 9 magistrati (di cui 3 PM) estratti a sorte tra i magistrati.
La componente togata rappresenta quindi i 2/3 della Corte, cioè lo stesso rapporto della norma vigente,
Infine la norma che più ha scioccato i sostenitori del NO è quella che fa ricorso all’estrazione a sorte per la nomina di un terzo dei componenti laici di ciascun CSM, estratti a sorte da un elenco di professori di ruolo di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio della professione, compilato tramite elezione dal Parlamento in seduta comune. I due terzi di ciascun CSM sono estratti a sorte tra tutti i magistrati. Ai prescelti con questo metodo si affiancano inoltre di diritto il Primo Presidente e il Procuratore Générale, della Cassazione rispettivamente nel CSM dei magistrati decidenti e in quello dei PM.
Per giudicare se l’‘estrazione a sorte dei componenti laici e togati sia dei due CSM sia dell’Alta corte sia conforme alla Costituzione e ai principi del diritto pubblico, occorre considerare la natura dei due organi.
Con l’art. 105 la Costituzione ha istituito un organo, il CSM, sì di rilevanza costituzionale, ma non costituzionale esso stesso, e non gli abbia affidato, quindi, compiti politici ma meramente amministrativi.
Non ostante i tentativi di far assurgere il CSM al rango di organo politico, la realtà della lettera della costituzione è nel senso che il CSM può adottare solo provvedimenti amministrativi, di assunzione, di trasferimento , di promozione, con esclusione di atti o provvedimenti politici, cioè liberi nei fini. Quelli del CSM possono considerarsi, al massimo, provvedimenti di alta amministrazione, ma sono pur sempre solo provvedimenti amministrativi vincolati al rispetto della legge, e in particolare nelle norme disciplinanti l’ordinamento giudiziario, come specifica l’art. 105. Ciò è tanto vero che essi sono giustiziabili dinanzi al giudice amministrativo (ad eccezione dei provvedimenti disciplinari.) in parole semplici il CSM è un organo tecnico di gestione del corpo di magistratura.
La natura amministrativa dell’organo condiziona le modalità della sua composizione. Infatti essendo un organo amministrativo, senza attribuzioni politiche, quindi non libero nei fini, esso ha una funzione eminentemente tecnica, quella di emanare provvedimenti amministrativi legittimi, attinenti alla carriera del magistrato, senza sindacare gli obbiettivi del legislatore e senza procedere a una valutazione e comparazione degli interessi in gioco.
Nella Sottocommissione Giustizia della Costituente la problematica fu affrontata e si focalizzò sulla alternativa tra il metodo eiettivo e l’unico altro metodo possibile per evitare il pericolo, paventato tra gli altri da Calamandrei , vale dire che il CSM diventasse un "parlamentino" della magistratura. Secondo Calamandrei, l'elezione avrebbe inevitabilmente spinto i candidati a cercare l'appoggio di gruppi organizzati, compromettendo l'imparzialità del giudice. Fu inascoltata Cassandra. Oggi dobbiamo constatare che la scelta del metodo elettivo ha determinato il completo fallimento del sistema. Per tale motivo l’insegnamento di Calamandrei è stato opportunamente ripreso dalla riforma.
Calamandrei i vedeva nel sorteggio (magari temperato da una rosa di nomi) l'unico modo per impedire che ciò avvenisse.
Contro il sorteggio, però, si schierò la maggioranza dei commissari, tra cui lo stesso Umberto Terracini, Presidente della Commissione. La critica principale era che il sorteggio fosse un metodo "cieco" e irrazionale, che affidava al caso la gestione di un potere fondamentale dello Stato, privando i magistrati della responsabilità di scegliere i migliori tra loro
Purtroppo non fu sufficientemente valorizzata la relazione che, in un organo collettivo, si crea tra il corpo elettorale e l’eletto. Trattasi, infatti, di un rapporto di mandato e maggiormente il mandato pesa nella formazione dell’organo quando il corpo elettorale è autorizzato, per legge o per prassi, alla creazione al proprio interno di aggregazioni organizzate di interessi differenziati che sponsorizzano, e di fatto determinano, la elezione nell’organo, nel nostro caso: le correnti.
L’elezione, quindi, è un metodo opportuno per la creazione di un organo politico, ma del tutto controproducente nella formazione di un organo tecnico che deve rispondere non ai propri elettori, ma alla legge e deve adottare provvedimenti tecnicamente inattaccabili, ma politicamente neutri.
Gli interessi in gioco, in una analisi approfondita delle conseguenze di questo o di altro metodo di scelta, conduce ad inserire dalla valutazione economica degli interessi anche interessi del tutto spuri appartenenti a tali gruppi organizzati.
E’ chiaro che mi riferisco alle così dette correnti, che sono in realtà veri e propri partiti interni come tali portatori non solo degli interessi degli iscritti o comunque di magistrati che aderiscano alla impostazione dell’una o dell’altra corrente, ma anche degli interessi propri della corrente stessa. Occorre, infatti, considerare che le partizioni organizzate del corpo elettorale, appunto i partiti o correnti, sono titolari di interessi propri spesso in contrasto con l’interesse comune affidato all’organo costituito. In primo luogo l’interesse alla propria sopravvivenza, non economica, ma politica, in funzione della gestione del potere all’interno dell’organo. Senza dimenticare gli interessi politici delle correnti.
In questo caso l’eterogenesi dei fini si realizza quando il gioco di potere all’interno dell’organo collegiale fa sì che le scelte dei componenti siano finalizzato al soddisfacimento degli interessi della propria corrente con conseguente obliterazione dell’idea stessa di autonomia e, talvolta, anche di indipendenza.
Il Beato Rosario Livatino, coraggioso magistrato ucciso dalla mafia nel 1990, nella famosa conferenza tenuta nel 1984 presso il Rotary Club di Canicattì affermò con grande lungimiranza che “ l’indipendenza “deve realizzarsi soprattutto nei confronti del CSM e delle correnti”.
Il che può accadere solo se si spezza la catena egli interessi e si rende la scelta del tutto priva di qualsiasi tentazione di manipolazione del mandato.
L’estrazione a sorte prevista dalla riforma, è il metodo più asettico e trasparente per interrompere questa catena senza danneggiare l’interesse pubblico che l’art. 105 vuole preservare.
Del resto, il nostro ordinamento già prevede l’estrazione a sorte di soggetti che sono chiamati a giudicare e non solo a formare un organo amministrativo. Mi riferisco ai giudici popolari, ai componenti il tribunale per i ministri, ai membri aggiunti alla Corte Costituzionale nei casi di procedimento nei confronti del PDR per alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.)
E si badi che in tali casi è nominato con estrazione a sorte non il semplice componente di un organo tecnico amministrativo, sia pure di rilevanza costituzionale, ma un vero e proprio giudice che esercita la funzione giurisdizionale piena.
Non ci resta che formulare l’auspicio che i cittadini comprendano l’importanza storica di questo appuntamento e non facciano mancare il proprio voto.
19 marzo 2026
Tag: magistrati, votazioni, Governo, Meloni, referendum, costituzione